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Art. 1 (Denominazione)
E' costituita l'Associazione denominata
"Associazione Italiana per lo Studio ed il Trattamento
dell'Idrocefalo O.N.L.U.S. " (acrostico A. I. S. T. I. Associazione
non lucrativa di utilità sociale).
Art. 2 (Sede)
L'Associazione all'atto della costituzione ha
sede in Pisa Viale Giovanni Pisano 15; in seguito potrà avere sede
presso un altro luogo designato dall'Assemblea ordinaria dei
soci.
Art.3 (Scopi - Oggetto)
L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha
scopo di lucro e si fonda su motivazioni esclusivamente scientifiche
e socio umanitarie, operando mediante interventi gratuiti e
disinteressati, al solo fine di solidarietà
sociale.
L'Associazione ha lo scopo di prestare assistenza
socio-sanitaria promovendo in Italia ed all'estero lo sviluppo e la
diffusione delle ricerche scientifiche nel campo della diagnosi e
della cura dell'idrocefalo nonché di favorire il miglioramento dei
servizi e dell'assistenza socio - sanitaria in favore dei soggetti
colpiti dall'idrocefalo e delle loro famiglie con conseguente
progressiva collaborazione con le Associazioni e gli Istituti
operanti in Italia ed all'estero e l'adeguamento ottimale delle
attività del settore.
In particolare l'Associazione dovrà:
- a) sollevare l'interesse ed accrescere la conoscenza delle
cause e dei trattamenti dell'idrocefalo tra i medici e la
comunità;
- b) promuovere la ricerca, le cure ed i possibili
trattamenti;
- c) promuovere la formazione di gruppi di ricerca ed
incoraggiare un sempre maggior numero di ricercatori ad
indirizzare la loro attività allo studio dell'idrocefalo;
- d) facilitare gli scambi di informazione scientifica a
livello nazionale e internazionale, patrocinando ed organizzando
corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando
l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti,
Istituzioni, Società e privati
- cittadini, divulgando le conoscenze relative all'idrocefalo
e sottolineandone la loro importanza sociale;
- e) incentivare e realizzare l'attività di volontariato
senza fini di lucro;
- f) collaborare con organi Legislativi e di Governo statali
e locali per la formulazione di piani e programmi di studio di
nuove leggi e provvedimenti effettuando altresì opera di
persuasione e stimolo;
- g) fornire e richiedere aiuti per la fornitura di
interventi, trattamenti, degenze e viaggi di formazione
professionale ed informativi in Italia ed all'estero, collaborando
con professionisti di ogni estrazione la cui opera sia sinergica a
quella dell'Associazione e con aziende di ogni livello che
producano apparecchiature e strumenti di ogni tipo il cui utilizzo
favorisca ed ottimizzi sia la ricerca sia la terapia delle
patologie inerenti l'Idrocefalo;
- h) organizzare, sviluppare e diffondere un sistema di
comunicazione e di informazione tra le persone colpite
dall'idrocefalo e tra le loro famiglie e quindi promuovere ed
organizzare conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, seminari di
orientamento , nonchè allestire opere di pubblicazione e
divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
- i) collaborare con altre associazioni, enti, istituti ed
organismi in Italia ed all'estero;
- l) porre in essere ogni ulteriore attività finalizzata al
conseguimento degli scopi sociali quali la creazione di borse di
studio od il reperimento di finanziamenti occasionali verso
persone fisiche, associazioni, enti o società che avviino una
specifica attività in tal senso, creando di volta in volta una
regolamentazione a garanzia del finanziamento stesso.
- m) adoperarsi in ogni modo e sotto ogni forma nel pieno
rispetto delle normative vigenti per raccogliere i fondi necessari
alla sua sopravvivenza e per la sempre maggiore promozione delle
finalità sia espressamente riportate in Statuto sia per affinità
ad esso rapportabili.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione delle attività che possano essere, a
queste, direttamente connesse.
Art. 4 (Patrimonio ed
entrate)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo
di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti
effettuati dai fondatori. ______________________.
Per
l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle entrate
relative ai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai
versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli
effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione, ai
redditi derivanti dal suo patrimonio, alle eventuali erogazioni,
donazioni e lasciti, ai contributi di privati o enti.
Il
Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
minimo da effettuarsi all'atto della adesione all'Associazione e la
quota annuale di iscrizione all'Associazione.
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della
ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E'
comunque facoltà degli associati all'Associazione di effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali,
così come potrà essere tollerata l'adesione all'Associazione senza
il versamento di alcun contributo qualora l'associato presti la
propria opera in favore dell'Associazione od in altri,diversi casi
ove tale esonero venga approvato dal Consiglio Direttivo.
I
versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per
l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi né rivalutabili né ripetibili, neanche
in caso di scioglimento dell'Associazione. Il versamento non crea
altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote
indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di
morte.
Art. 5 (soci)
Oltre che i fondatori, sono soci le persone od
enti che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, ne faranno
richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda. Ciascun
associato ha diritto di partecipare attivamente alla vita
dell'Associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali
obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso. Nei casi di inadempienza degli obblighi di versamento
oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con
delibera del Consiglio.
Art. 6 (Organi
dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- 1. L'Assemblea degli associati;
- 2. Il Presidente;
- 3. Il Consiglio Direttivo,
- 4. Il Collegio dei Revisori (se nominato dall'assemblea
degli associati)
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima
libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.
Art. 7 (L'Assemblea)
L'Assemblea è composta da tutti gli associati
all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione
stessa.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno,
trascorsi quattro mesi dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione
del bilancio ed essa provvede,inoltre, alla nomina del:
- - Consiglio Direttivo;
- - Comitato Scientifico
- - Collegio dei Revisori (se ritenuto opportuno).
L'Assemblea delinea gli indirizzi generali
dell'attività dell'Associazione, delibera sulle modifiche del
presente statuto, approva eventuali regolamenti che disciplinino
l'attività, delibera lo scioglimento e la liquidazione e la
devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità
analoga o di pubblico interesse.
L'Assemblea è convocata dal
Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia
fatta richiesta da almeno un quinto dei soci associati o dalla
maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta tramite
lettera raccomandata, fax od e-mail contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di
seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a
tutti gli associati all'indirizzo risultante dal Libro degli
Associati, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo, almeno sette
giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea delibera validamente in
prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi
membri, in seconda convocazione qualunque sia il quorum dei
presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile
anche mediante delega conferita ad altro associato non facente parte
degli organi elettivi della stessa Associazione.
Le deliberazioni
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per la nomina del Consiglio Direttivo occorre il voto
favorevole della maggioranza degli associati tanto in prima che in
seconda convocazione, mentre per le modifiche statutarie occorre la
presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per le delibere di scioglimento e di
destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli
associati, tanto in prima che in seconda
convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa
Assemblea.
Art. 8 (Consiglio
Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di
quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un
minimo di tre membri ad un massimo di 5, compreso il
Presidente.
I Consiglieri devono essere associati
all'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il
Presidente.
Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la
maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto
ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un
membro del Consiglio, lo stesso viene sostituito con il primo
dell'elenco dei non eletti nella precedente votazione sino alla
successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le
seguenti funzioni:
-
- la gestione dell'Associazione in ogni suo
aspetto svolta anche secondo gli indirizzi delineati
dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria..
-
- l'ammissione alla Associazione di nuovi
associati;
-
- la predisposizione annuale del progetto di
bilancio;
-
- la delega di tutti o parte dei suoi poteri
ad uno dei suoi membri o, a mezzo del Presidente, ad estranei il
potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente o in sua vece dal Vice-presidente, ogni qualvolta lo si
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere;
la convocazione è fatta mediante raccomandata, fax od e-mail
contenente la data, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da
trattare e spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Il
Consiglio è in ogni caso validamente costituito ed è atto a
deliberare anche senza convocazione, purchè sia presente la totalità
dei membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso
di sua assenza, dal Vice-presidente o da altro membro all'uopo
designato dai presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
l'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di
voti prevale chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo
potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare
l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto
all'Assemblea per l'approvazione.
Dalla nomina a Consigliere non
consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate
sostenute in ragione di carica.
Art. 9 (Il Presidente)
Al Presidente, e in sua assenza o impedimento
al vice-presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio
Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il
Presidente, e in sua assenza o impedimento il vice-presidente,
convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza
dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne
ravvisi la necessità.
Al Presidente spetta l'ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive emanate Consiglio
Direttivo; in assenza del Presidente tale funzione è svolta dal
vice-Presidente
Art. 10 (Il Segretario del
Consiglio Direttivo)
Il
Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed
il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività
esecutive.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati
all'Associazione.
Art. 11 (Libri
dell'Associazione)
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla
legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle
delibere assembleari e del Consiglio. I libri dell'Associazione sono
visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a
spese dei richiedenti.
Art. 12 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere cura la gestione della cassa
dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta
dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il
bilancio.
Art. 13 (Il Comitato
Scientifico)
Il Consiglio Direttivo potrà istituire un
Comitato Scientifico, avente funzione consultiva,che potrà essere
composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio
rinnovabile, con il compito di tracciare i programmi della ricerca
scientifica, di proporre ed organizzare incontri scientifici e
seminari, di suggerire il migliore utilizzo dei fondi
dell'associazione in relazione al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi e
rimborsi spese ai componenti del Comitato Scientifico.
Art.14 (Collegio
Revisori)
Nel caso l'assemblea ritenga di dover fornire
all'associazione un organo di controllo, provvederà alla nomina del
Collegio dei Revisori che sarà composto da tre membri effettivi e
due supplenti.
L'incarico di revisore è incompatibile con quello
di consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il
compenso valgono le norme dettate per il Consiglio.
Ai Revisori è
demandata la tenuta del Libro delle Adunanze dell'Organo, e gli
stessi partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza
diritto di voto ed a quelle del Consiglio Direttivo con diritto di
parola ma senza diritto di voto.
I Revisori verificano la
regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, danno pareri
sui bilanci.
Art. 15 (Bilancio)
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31
Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a
disposizione dei soci.
Art. 16 (Avanzi di
gestione)
All'Associazione è vietato distribuire anche
indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati,
nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra ONLUS che per
legge, statuto, e regolamento faccia parte della medesima ed
unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli
utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 (Scioglimento)
In caso di scioglimento, per qualunque causa,
l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma
190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione
di legge.
Art. 18 (Clausola
compromissoria)
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un
arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad ad arbitrato irrituale.
l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in
mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal
Presidente del Tribunale de luogo ove risulterà fissata la sede
dell'Associazione.
Art. 19 (Legge
applicabile)
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel
presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di
Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine alle
norme del Libro V del Codice Civile nonché quelle previste dal
D.Lgs. 4.12.1997 n.460.
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